Affido condiviso: non lede il diritto alla bigenitorialità la collocazione separata dei fratelli

Affido condiviso: non lede il diritto alla bigenitorialità la collocazione separata dei fratelli
24 Ottobre 2022: Affido condiviso: non lede il diritto alla bigenitorialità la collocazione separata dei fratelli 24 Ottobre 2022

Con l’ordinanza n. 28676 del 4 ottobre 2022 la Cassazione civile, in un contrastato caso di separazione personale tra coniugi, ha affrontato la questione della compatibilità con la regola tendenziale della frequentazione paritaria dei genitori e con l’indivisibilità del rapporto di fratellanza della previsione di un regime semiresidenziale e differenziato dei due figli minori della coppia, con collocazione separata di questi presso ciascun genitore nei fine settimana.

Nel caso di specie, sia il Tribunale di Pordenone che la Corte d’Appello di Trieste avevano ritenuto che il regime di affidamento ai servizi sociali con modalità semiresidenziale in struttura rispondesse all’insopprimibile esigenza dei due fratelli di crescere e frequentarsi in un ambiente sereno, lontano dalla conflittualità dei genitori.
La separata collocazione presso i genitori per i fine settimana era stata disposta tenendo in considerazione, invece, le precise indicazioni dei minori e, in concreto, si giustificava al fine di evitare che anche il figlio, analogamente alla sorella, potesse rifiutare del tutto qualsiasi rapporto con il padre.

La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il regime di affidamento così strutturato perché compatibile con le esigenze di salvaguardia del sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico dei due minori, in un’ottica di condivisione tra i genitori della gestione del loro affidamento.
La Suprema Corte, in motivazione, ha, inoltre, chiarito che i provvedimenti con i quali viene regolato l’affido devono essere assunti dall’autorità giudiziaria avendo a riguardo in via esclusiva l’interesse del minore, assecondandone, ove possibile le volontà e le inclinazioni personali.

I Giudici della Suprema Corte, con l’ordinanza in parola, mostrano di fare piena applicazione dei principi posti tanto dalla disciplina internazionale ed eurounitaria in materia di tutela dell’infanzia e della genitorialità, quanto della normativa interna sull’ascolto del minore che incoraggia, laddove possibile, e anche a prescindere dal rispetto del mero parametro dell’età anagrafica, il confronto diretto tra il soggetto minore e  l’autorità giudiziaria.

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